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Chi siamo
L'Associazione Italiana degli Istituti di Credito su Pegno vi dà il suo benvenuto.
Essa ha origine dall'antica Federazione dei Monti di Pietà, fondata nel 1996, che nel 196 venne ricostituita con l'attuale denominazione, è presieduta da Proff. Avv. Serafino Gatti e riunisce la quasi totalità delle Banche che concedono quella particolare forma di credito prevista e regolata dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 ( e successive modifiche), della Legge 10 maggio 1938 n.745 e dal Regio Decreto 25 maggio 1939 n.1279.
Allo stato, dopo le numerose fusioni e concentrazioni che si sono avute nel settore creditizio, gli Istituti bancari aderenti all'associazione sono 48 e la sede è in Roma, piazza del Monte di Pietà n.33, (tel 06.68442698).
Il credito su pegno è un'antichissima operazione praticata dai Monti di Pietà istituiti nel XV secolo dai Francescani per combattere l'usura. La nuova legge bancaria, recata dal decr. Leg.vo 1.9.1993 n.385 ne ha fatto un'operazione di dignità pari a tutte le altre che vengono offerte dalle Banche alla propria clientela ma che si distingue da tutte le altre perché è l'unica che può essere chiesta ed ottenuta nell'arco della stessa mattina. Occorre, ovviamente, disporre di un bene da costituire in pegno ed esibire un documento di identità ed il codice fiscale.
L'oggetto viene presentato dal cliente e, per disposizione di legge, viene valutato da uno stimatore. L'importo del prestito non può accedere i quattro quinti del valore di stima se trattasi di pegno di preziosi ed i due terzi del valore stesso quando trattasi di oggetti non preziosi.
La duratura dell'operazione non può essere inferiore a tre mesi é maggiore di un anno anche se sono ammessi rinnovi previo pagamento degli interessi maturati e nuova stima dell'oggetto impegnato.
A fronte dell'operazione viene rilasciata un polizza al portatore che abilita il suo detentore a riscattare in qualsiasi momento il bene impegnato con il versamento del capitale, degli interessi e degli accessori. Le operazioni in questione sono state sempre coperte dal più assoluto anonimato che è stato però mitigato dalla legge 4.2.1977 n.20 (che, per motivi di polizia, ha imposto agli istituti l'obbligo di identificare i richiedenti il prestito e coloro che effettuano l'operazione di disimpegno e di annotare su di un apposito registro le loro generalità, il loro domicilio, gli estremi del documento d'identità, la data dell'operazione, il numero di polizza rilasciata e la descrizione degli oggetti ricevuti in pegno).
La restituzione del prestito deve essere effettuata - al più tardi - alla scadenza ; trascorso un mese senza che il bene sia riscattato l'oggetto può essere venduto all'asta pubblica.
Le Banche che nel nostro paese praticano tale forma di credito sono circa 50 e sono soggette al controllo della banca D'Italia. La maggioranza di esse - benché nessun limite sia previsto dalla legge - accetta in pegno solo oggetti preziosi ( oggetti d'oro, di platino e d'argento, pietre preziose, perle, coralli, monete d'oro ecc.) ma talune (le più grandi) accettano anche orologi, pelli e pellicce, tappeti, macchine per scrivere e per cucire, materiale ottico fotografico, complessi stereo, registratori, video registratori, ecc. I beni costituiti in pegno vengono quasi tutti riscattati; solo il 4-5% viene venduto all'asta.
Questi, in sintesi, sono i vantaggi che il credito su pegno offre: tra le operazioni che le Banche mettono a disposizione della clientela, questa è aperta a tutti coloro che abbiano bisogno di un prestito ( non viene fatta alcuna indagine a carico del richiedente), è la più rapida (si ottiene in pochi minuti), non comporta al prestatario alcun obbligo di restituzione o responsabilità di sorta (il portatore della polizza è legittimato a riscattare il bene impegnato e, ove non vi provveda, l'unica conseguenza ricadrà sul bene stesso che sarà venduta all'asta); la durata (ovviamente nel breve termine) è, sostanzialmente, a discrezione del prestatario che può riscattare il bene, prima della scadenza, in qualsiasi momento (risparmiando interessi) ovvero chiedere il rinnovo dell'operazione che, previa nuova stima del bene (con pagamento degli interessi maturati) e purché non si tratti di bene soggetto a rapida obsolescenza, può essere ottenuto ( ma la anca non ha alcun obbligo in tal senso).